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I documenti societari
Attraverso questi documenti societari, condividiamo in modo trasparente le decisioni, le delibere e i principali dati contabili relativi alla nostra attività.
Il primo gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR, contenente riferimenti direttamente applicabili all?interno di ciascuno stato membro) e nella Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive, c.d. CRD IV), che hanno trasposto nell'ordinamento dell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il c.d. framework di Basilea 3).
CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione approvate dalla Commissione europea su proposta delle autorità europee di supervisione (norme di secondo livello) nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità nazionali e dagli stati membri per il recepimento della disciplina comunitaria. A tale riguardo, con la pubblicazione della Circolare 285/13. Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, sono state recepite nella regolamentazione nazionale le norme della CRD IV e indicate le modalità attuative della disciplina contenuta nel CRR, delineando un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.
La nuova normativa si basa, in linea con il passato, su tre Pilastri:
- il primo pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativo). Sono inoltre previsti: - l'obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica; - nuovi requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia in termini di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio - LCR) sia di regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (Net Stable Funding Ratio - NSFR); - un coefficiente di leva finanziaria (leverage ratio), che consiste nel rapporto percentuale tra il patrimonio costituito dal capitale di classe 1 e l'ammontare totale delle esposizioni non ponderate per cassa e fuori bilancio, senza peraltro che sia fissato per il momento un limite minimo obbligatorio da rispettare;
- il secondo pilastro richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (cosiddetto Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP), in via attuale e prospettica e in ipotesi di stress, a fronte di tutti i rischi rilevanti per l'attività bancaria (credito, controparte, mercato, operativo, di concentrazione, di tasso di interesse, di liquidità ecc.) e di un robusto sistema organizzativo, di governo societario e dei controlli interni; inoltre, nel quadro del secondo pilastro va tenuto sotto controllo anche il rischio di leva finanziaria eccessiva. L'ICAAP deve essere coordinato, rispondente e coerente con il sistema degli obiettivi di rischio (Risk Appetite Framework - RAF). All'Organo di Vigilanza è rimessa la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle banche e la verifica dell'affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne (cosiddetto Supervisory Review and Evaluation Process - SREP), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive;
- il terzo pilastro prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo.
Il documento di cui al terzo pilastro di Basilea 2 (esposto in questa sezione del sito) contiene informazioni di natura qualitativa e quantitativa, rappresentate seguendo la suddivisione in quadri sinottici (tavole) definita in dettaglio nell'ambito della citata Circolare della Banca d'Italia (Allegato A, Titolo IV, Capitolo 1):
Informativa al Pubblico - Basilea 3 - III Pilastro